Accesso ai servizi

COME FARE PER

Richiesta accesso atti amministrativi

Descrizione:
Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Come Fare:
Il diritto di accesso formale può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese.....) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche).
Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Riferimenti Normativi:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

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