Descrizione
Si informa la cittadinanza che la Regione Piemonte (con determinazione dirigenziale DD-A18 n. 1300/2026) ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da mercoledì 8 luglio 2026.
La misura resterà in vigore a tempo indeterminato e la sua cessazione sarà stabilita con una successiva determinazione solo quando le condizioni meteo-climatiche saranno migliorate.
Ai fini della Legge quadro n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018, si RENDE NOTO quanto previsto dai decreti e dalle normative vigenti:
IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 182 comma 6 bis), nei periodi di massimo rischio la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è SEMPRE vietata, senza alcuna eccezione o deroga.
I DIVIETI ENTRO I 100 METRI DAI BOSCHI In base all'art. 10 della L.r. 15/2018, nei terreni boscati, arbustivi, pascolivi e a una distanza inferiore a 100 metri da essi, è vietata qualsiasi generazione di fiamma libera non controllabile e sono TASSATIVAMENTE VIETATE tutte le azioni che possono innescare un incendio, quali:
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Accendere fuochi o compiere abbruciamenti;
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Accendere fuochi pirotecnici o far brillare mine;
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Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli (es. flessibili) o che producano faville/brace;
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Fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi;
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Lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile.
SANZIONI La legge regionale 15/2018 (art. 13) prevede sanzioni amministrative pesanti per l'inosservanza delle prescrizioni, che applicano le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge nazionale 353/2000 in materia di incendi boschivi.
COSA FARE IN CASO DI INCENDIO? Se avvisti un principio di incendio o del fumo sospetto, contatta immediatamente il Numero Unico di Emergenza: 112 (chiamata gratuita e attiva 24h)
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Ultimo aggiornamento
15/07/2026 14:47